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Iscrizione all'albo dei giudici popolari

(urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art14)
  • Servizio attivo
Procedimento di iscrizione all'albo dei giudici popolari

A chi è rivolto

Per iscriversi agli elenchi occorre (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10):

  • essere cittadini italiani di buona condotta morale
  • essere residenti nel Comune
  • godere dei diritti civili e politici
  • avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
  • possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).

Come fare

Le iscrizioni sono aperte ogni due anni (anni dispari) e devono essere presentate entro il 31 luglio.

Domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari
Copia del documento d'identità

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'iscrizione all'albo o registro tenuto dall'Amministrazione.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Elezioni
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 02/04/2024 10:00.32

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